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    COMMISSIONE DISCIPLINARE EMILIA ROMAGNA COMUNICATO N. 3

    Comunicato Stampa - 29 Nov 2008 


    COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE EMILIA ROMAGNA – COMUNICATO NR. 3 DEL 27/11/08

    La CDR riunitasi presso la sede del Comitato Regionale Emilia Romagna (Via P. Tibaldi 17 – Bologna) in data 15/11/08, nelle persone di
    - Avv. Battista Cavassi Presidente
    - Avv. Gianni Robecco, Vicepresidente
    - Dott. Marco Maini componente effettivo
    - Sig. Odino Cavagna componente supplente
    - Sig. Mario Barnabè Segretario

    - con l’assistenza del Sig. Mario Barnabè, segretario,

    visto l'ordine del giorno ha adottato i seguenti provvedimenti:

    1

    -visto il deferimento di KANDA FRANCESCO, tesserato per la UNIONE CICLISTI TREVIGIANI, per fatti accaduti nella gara per Elite -Under 23 organizzata dal G.S. Parmense in Basilica Goiano(PR) il giorno 15/3/2008 per essere lo stesso passato a vie di fatto nel confronti di altro componente dopo la gara,

    -udito l’interessato,

    -visti g1i atti del Collegio dei Commissari,

    osservato che

    -KANDA FRANCESCO ha ammesso i1 fatto a lui ascritto, che sembra ascrivibile a degli episodi di corsa e nella prossimità cronologica degli stessi e che il litigio tra i due ragazzi è cessato rapidamente senza ulteriori strascichi,

    -che g1i argomenti difensivi, che comunque non erano negatori del fatto, non
    sono risultati convincentemente provati

    IRROGA

    a KANDA FRANCESCO la sospensione dall'attività agonistica per la durata di
    tre settimane;

    quanto agli accertamenti disposti sul comportamento attribuito, nel medesimo
    contesto al corridore GUSSAGO STEFANO tesserato del G.S. GAVARDO TECNO per fatti di asserita ingiuria nei confronti di KANDA FRANCESCO,

    -osservato che le notizie relative all'asserito comportamento di GUSSAGO STEFANO non fu riferito dal Collegio dei Commissari e che i successivi accertamenti disposti direttamente da questa Commissione Disciplinare, non hanno consentito di acquisire elementi convincenti a carico del tesserato,

    ARCHIVIA

    senza provvedimenti la posizione di STEFANO GUSSAGO.

    2

    -Vista la segnalazione a carico del sig. GIANDOMENICO MARANGONI, direttore sportivo della S.C. Cotignolese relativamente ad un episodio accaduto presso il Velodromo di Forlì nel corso della manifestazione denominata G.P. Gruppo Avicolo Masetti Campionati Romagnoli, il giorno 10/9/2008,

    letta la relazione sollecitata da questa Commissione al sig. Romano Donati, già
    Giudice Unico presso questo Comitato, presente ai fatti quale addetto alla giuria,

    rilevato che al MARANGONI viene attribuito un comportamento irriguardoso nei confronti del Collegio dei Commissari per avere manifestato il proprio dissenso circa l'annunciato provvedimento di esclusione dal prosieguo della gara di velocità olimpica del corridore Mauro Catellini, che indossava una maglia tricolore irregolare, dopo che con la medesima maglia aveva partecipato alla fase preliminare della gara,

    osservato, in via generale, che è onere del Collegio dei Commissari riferire con
    precisione le espressioni usate dal deferito e che solo per le bestemmie si fa
    eccezione a tale onere consentendo che non ne venga ripetuta la forma, affinchè
    sia l'organo giudicante a valutare l'effettiva irriguardosità,

    rilevato che a GIANDOMENICO MARANGONI non viene attribuita specificamente alcuna espressione che possa ritenersi irriguardosa, ma semplicemente la manifestazione del proprio dissenso, motivato dalla partecipazione indisturbata del Catellini ad altra fase della gara con la medesima maglia ritenuta meritevole di censura,

    ritenuto che non vi è prova che il ritiro della squadra di velocità olimpica dalla fase fina1e debba ritenersi motivato da protesta e non dall'impossibilità oggettiva di partecipare a tale gara per mancanza, in capo al detto Catellini, della maglia regolamentare e dall’impossibilità di procurarsela in tempi compatibili, per cui a tale ritiro possa essere attribuito il valore di comportamento irriguardoso, apparendo tale decisione semplicemente anticipatoria dì un doveroso e conforme provvedimento della giuria, dovendosi ritenere che la forzata esclusione per fatto lato sensu disciplinare del Catellini avrebbe comportato l’esclusione dell'intera squadra per fatto tecnico,

    PROSCIOGLIE

    il tesserato GIANDOMENICO MARANGONI da ogni addebito.

    Rilevato che nel medesimo rapporto, pur senza una segnalazione specifica viene
    attribuito alla S.C. Cotignolese ed alla Pol. Fiumicinese Fait Adriatica il fatto di avere fatto partecipare alla gara di cui sopra rispettivamente i corridori Catelli Mauro e Pacioni Luca con maglia tricolore irregolare,

    osservato che la fornitura agli atleti di regolari indumenti è certamente riconducibile alla società sportiva di appartenenza, per cui la loro difformità dalle prescrizioni regolamentari è attribuibile alle società come tali, formula

    AMMONIZIONE

    nei confronti delle affiliate SOCIETA' CICLISTICA COTIGNOLESE e POLISPORTIVA FIUMICIMESE FAIT in merito alla partecipazione rispettivamente dei tesserati Catellini Mauro e Pacioni Luca alla manifestazione del 10/9/O8, sopra meglio indica, con maglia tricolore non regolamentare,

    DIFFIDA

    sotto comminatoria di più gravi sanzioni, le suddette società a fornire ai propri tesserati, che abbiano il dovere di indossare le maglie di Campione Italiano, maglie confezionate secondo le precise prescrizioni del rego1amento;

    3

    Visto il ricorso del GS MASSI' SUPERMERCATI di Pontida (BG) avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Regionale per mancata partecipazione, nonostante l'effettuata iscrizione, alla gara del giorno 14/9/2008 denominata G.P. UGO LA MALFA ed organizzata dalla Soc.Pedale Azzurro di Ravenna in località S. Stefano,

    osservato che le anomalie del foglio di iscrizione, segnalate nel ricorso, ed in
    particolare raggiunta dell’irridente espressione “Vittoria Sicura” al nome della
    squadra e la spiegazione del motivo dell'iscrizione via fax anziché via e-mail, fanno ritenere che l'invio di detto foglio non sia riferibile alla società ricorrente, ma che si tratti semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto proprio per cagionare alla ricorrente medesima il fastidio della sanzione e del ricorso,

    ACCOGLIE

    Integralmente il ricorso e annulla l'irrogata sanzione, disponendo la restituzione della tassa di ricorso.

    Il Presidente
    Battista Cavassi








    Comunicato Stampa - 29 Nov 2008